Aggiornamenti dal 21 al 27 settembre 2026.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito un importante chiarimento sulla procedura applicabile alle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza.
Pagamento integrale entro trenta giorni
Con la nota prot. n. 2010 del 18 settembre 2026, pubblicata il 24 settembre 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che non può essere rateizzata la somma prevista dall’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 758/1994.
La procedura riguarda le contravvenzioni in materia di salute e sicurezza per le quali l’organo di vigilanza abbia impartito una prescrizione. Quando la violazione viene regolarizzata, il contravventore è ammesso a pagare una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda prevista.
Il pagamento deve essere:
- effettuato integralmente;
- completato entro trenta giorni;
- accompagnato dalla corretta e tempestiva attuazione della prescrizione.
L’organo di vigilanza non può concedere dilazioni o piani di rateizzazione.
Soltanto l’ammenda applicata successivamente dal giudice, con sentenza o decreto penale, può eventualmente essere rateizzata ai sensi dell’articolo 133-ter del Codice penale.
Il rischio del pagamento tardivo
Il rispetto del termine è decisivo per ottenere l’estinzione della contravvenzione.
Secondo l’INL:
- il pagamento oltre i trenta giorni non estingue il reato;
- l’importo versato tardivamente non può compensare l’eventuale ammenda successiva;
- la somma pagata fuori termine deve essere rimborsata;
- il procedimento penale può proseguire nonostante l’avvenuta regolarizzazione materiale.
Non si tratta di una nuova sanzione, ma di un orientamento operativo ufficiale diretto a uniformare il comportamento degli uffici ispettivi.
Impatto sui diversi soggetti
Agenzia per il Lavoro
Può essere direttamente interessata quando la contravvenzione riguarda obblighi compresi nella propria sfera datoriale. In presenza di una prescrizione è necessario coordinare tempestivamente la funzione sicurezza, l’amministrazione, il consulente e la tesoreria.
Impresa utilizzatrice
Risponde degli obblighi collegati all’ambiente di lavoro e all’organizzazione concreta della prestazione, secondo la ripartizione prevista dalla disciplina della somministrazione. Una prescrizione indirizzata all’utilizzatore non può essere trasferita contrattualmente all’APL.
Datore diretto, appaltatore o cooperativa
Rimane responsabile degli obblighi datoriali e deve assicurarsi che la regolarizzazione tecnica e il pagamento siano entrambi completati nei termini.
Lavoratore
Non è tenuto al pagamento della somma, ma conserva l’obbligo di rispettare le istruzioni di sicurezza e può essere coinvolto negli accertamenti come persona informata sui fatti.